Capitolo 6

Regime forfettario e ritenuta d’acconto: esonero ed errata applicazione

I contribuenti in regime forfettario non devono operare le ritenute alla fonte, né sono soggetti alla ritenuta d’acconto su ricavi e compensi: cosa vuol dire? Come comportarsi se per sbaglio si subisce una ritenuta? Al termine di questo capitolo avrai molta più dimestichezza con l’argomento.

Autore: Fatture in Cloud

Se ti trovi in regime forfettario non sei soggetto alla ritenuta d’acconto. Tu non la dovrai applicare sui tuoi compensi e ricavi, né i tuoi fornitori dovranno farlo sulle fatture che ti presentano. Sembra un rompicapo? Niente affatto, è solo un grande vantaggio, che in questo capitolo ti illustriamo nel dettaglio.

Può capitare però che, per errore, ti venga trattenuta la ritenuta d’acconto. Come rimediare e recuperare le somme versate? Qui ti spieghiamo come fare.
 

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Esonero dalla ritenuta d’acconto: cosa significa

Prima di tutto iniziamo a definire cos’è la ritenuta d’acconto. Si tratta di una somma che il cliente trattiene dal tuo compenso per versarlo a nome tuo allo Stato in forma di acconto IRPEF. Quando tu diventi il cliente, i ruoli si invertono: tu trattieni la ritenuta d’acconto sulla prestazione del tuo fornitore, per destinarlo come anticipo del suo IRPEF.

Se ti trovi in regime forfettario, questo meccanismo si annulla e diventa tutto più semplice: vediamo come.

Esonero dalla ritenuta d’acconto sulle prestazioni effettuate

In questo caso percepisci il 100% del compenso che richiedi in fattura, senza trattenute. Il cliente non dovrà versare la ritenuta d’acconto, quindi non gli occorrerà compilare la Certificazione Unica e il modello F24.

Ricordati però di indicare in fattura il tuo status di contribuente in regime forfettario, attraverso la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1, comma 67, Legge n.190/2014”.

Esonero dalla ritenuta d’acconto sulle prestazioni ricevute

A tua volta, quando ricevi un bene o un servizio, non sei tenuto al pagamento della ritenuta d’acconto per conto del tuo fornitore.

Hai solo un unico obbligo, prescritto dalla circolare 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, ossia quello di indicare il codice fiscale dei soggetti a cui hai pagato un compenso senza versare la ritenuta. Lo puoi fare in fase di dichiarazione, per l’esattezza all’interno all’interno del quadro RS del modello Redditi.


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Errata applicazione della ritenuta d'acconto: come rimediare

Fin qui nulla di complicato, anzi, tutto sembra giocare a tuo favore. Nel corso della tua carriera però ti potrebbe capitare che il destinatario di una fattura applichi la ritenuta d’acconto, quindi versi a nome tuo un anticipo sull’IRPEF. Questo è un errore in quanto tu, contribuente in regime forfettario, già versi allo Stato un’imposta sostitutiva. Il disguido potrebbe nascere da una mancata informazione: ad esempio, potresti esserti dimenticato di inserire in fattura la dicitura dell'esenzione dalla ritenuta d’acconto.

Come rimediare allo sbaglio e recuperare gli importi versati? Niente paura, esiste sempre una soluzione. Puoi agire in tre modi diversi, in base a quando ti sei reso conto dell’errore compiuto. 

1. Se ti accorgi dell’errore prima dell’F24

Potresti notare la ritenuta dopo che il cliente ha pagato la fattura, ma prima che abbia presentato il modulo F24 e quindi versato l’IRPEF a nome tuo. Fai subito presente l’errore e chiedi il saldo della somma trattenuta. Così facendo, eviterai complicazioni burocratiche.

2. Se ti accorgi dell’errore dopo l’F24

Se il tuo cliente ha già compilato il modulo F24 e quindi versato all’erario la tua ritenuta d’acconto, la questione si fa più complessa. Prova a chiedere il saldo della ritenuta applicata e l’utilizzo della ritenuta saldata per compensare una successiva. L’esito positivo della richiesta dipende dalla disponibilità del cliente e della sua previsione di operare oppure meno altre ritenute d’acconto.

3. Recuperare in dichiarazione le ritenute subite per errore

In ultimo, puoi chiedere il rimborso delle trattenute applicate erroneamente in fase di dichiarazione dei redditi. Questa opzione è stata introdotta dalla circolare n° 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che dà appunto la possibilità ai contribuenti in regime forfettario di chiedere a rimborso le ritenute applicate erroneamente, secondo le istruzioni previste dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Dovrai indicare il valore delle ritenute al rigo RS 40 del Modello Redditi e riportarlo poi per lo scomputo al rigo RN 33, colonna 4 e/o nel rigo LM41. Cosa, non hai capito nulla di quello che ti abbiamo appena detto? Non preoccuparti: il tuo commercialista saprà sicuramente supportarti in questa operazione.

Ora che abbiamo superato lo scoglio della ritenuta d’acconto, vediamo un altro dei tanti vantaggi per chi si trova in regime forfettario: le riduzioni dei contributi INPS.

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Questo contenuto è aggiornato al 2024.